Chi siamo

Il segretario generale G. Marchioro

Lo SPI Provinciale di Vercelli Valsesia  organizza oltre 11.000 iscritti in tre leghe territoriali

Vercelli

Valsesia

Santhià-Trino

LO STATUTO DELLO SPI-CGIL

ART 12 dello STATUTO della CGIL

Statuto CGIL approvato al 15° CONGRESSO

Articolo 12 – Sindacato pensionati

Nella Cgil è costituito, a tutti i livelli, il sindacato pensionati.

Lo Spi, sindacato generale delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, organizza e tutela nella Cgil i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico, i pensionati di reversibilità e i pensionati sociali.

La Cgil assume attraverso lo Spi la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.

La Cgil coinvolge lo Spi – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo Spi e le sue strutture territoriali e di base promuovono e/o integrano le attività vertenziali della Cgil sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

Ai vari livelli della Confederazione nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture, lo Spi fa parte delle delegazioni confederali trattanti.

La Cgil promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei pensionati, definendone, in accordo, forme e modalità.

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione – compatibilmente con quanto previsto al-l’art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale – e i compiti dello Spi ai vari livelli, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dallo Statuto dello Spi stesso, in armonia con i dettati del presente Statuto; in particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi dello Spi, essi dovranno essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III del presente Statuto.

Lo Statuto dello Spi è approvato dal suo congresso. Il Comitato direttivo nazionale dello Spi, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adeguerà, se del caso, il proprio Statuto allo Statuto della Cgil approvato dal Congresso nazionale.

La compatibilità di detto Statuto e degli eventuali adeguamenti decisi dal Comitato direttivo nazionale con lo Statuto della Cgil sarà determinata dal Collegio statutario nazionale che si esprime sulla congruità o meno delle singole parti e dell’insieme del testo. La dichiarata incompatibilità con lo Statuto della Cgil nazionale comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso.

Al Comitato direttivo nazionale dello Spi spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto e dal Comitato direttivo nazionale della Cgil.

Fermi restando i princìpi stabili dall’art. 8 del presente Statuto, lo Spi può esercitare le sue funzioni di centro regolatore anche delegandole alle proprie strutture regionali, nelle forme, limiti e condizioni di revoca, stabiliti dal suo regolamento, d’intesa con la Cgil.

Storia della CGIL

Storia dello SPI CGIL